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Foto su Internet e Diritti d’Autore

Con la diffusione di internet e di google, nonché dei social network, siamo soliti prelevare e ripubblicare materiale fotografico altrui. Spesso si tratta di comportamenti innocenti ed in buona fede, ma bisogna prestare molta attenzione a che la fotografia pubblicata non sia oggetto di diritti d’autore o connessi all’esercizio del diritto d’autore altrui.

Se ciò dovesse avvenire il titolare del diritto potrebbe avanzare una richiesta risarcitoria, mediante un avvocato o di una società specializzata che, previa diffida dall’utilizzo della fotografia.

Diritti di utilizzazione economica per le foto su internet

Spesso le foto su internet pubblicate sono opera di fotografi professionisti o amatoriali che tutelano i propri scatti onde evitare che altri soggetti se ne possano appropriare.

Questo articolo non tratterà il caso dello scatto “d’autore”, ma soltanto delle fotografie cd. semplici che trovano, parimenti, una tutela nella legge seppur più tenue rispetto alle opere d’autore.

La legge sul diritto d’autore (Art. 88 – L. 633/1941) attribuisce i diritti di utilizzazione economica, vale a dire la pubblicazione e la riproduzione della fotografia, all’autore della stessa.

La legge, quindi, tutela non soltanto le fotografie d’autore, cioè vere e proprie opere fotografiche caratterizzate per la creatività e l’innovatività del suo artista, ma anche le fotografie semplici da intendersi quali immagini di persone o di aspetti, elementi di vita naturale o sociale, con esclusione, ad esempio, di fotografie raffiguranti oggetti materiali.

Ovviamente non tutte le fotografie possono godere di questa tutela. Infatti sono necessarie due condizioni (Art. 90 legge autore), e cioè:

  1. Che si tratti di  “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico… comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche (ad esempio non sono tutelate le fotografie di scritti, documenti o disegni tecnici);
  2. Che l’esemplare della fotografie riporti gli elementi necessari ad identificare il fotografo e l’anno di riproduzione:
    1.  il nome del fotografo, (o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente);
    2.  la data dell’anno di produzione della fotografia;
    3. Il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.

Se la foto su internet pubblicata non riportava le predette indicazioni allora la riproduzione operata dal terzo non potrà considerarsi abusiva e il fotografo non avrà diritto a ricevere alcuna somma a titolo di risarcimento o, meglio, compenso.

“Le tue prime 10.000 fotografie sono le peggiori.”

Henri Cartier-Besson.

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